MODALITA’ DEL VOTO
L’art. 2 della legge 43/1995 dispone:
La votazione per l’elezione dei consigli regionali avviene su
un’unica scheda.
La scheda reca, entro un apposito rettangolo, il contrassegno di
ciascuna lista provinciale, affiancato, sulla medesima linea, da una
riga riservata all’eventuale indicazione di preferenza.
Alla destra di tale rettangolo è riportato il nome e cognome del
capolista della lista regionale collegata, affiancato dal
contrassegno o dai contrassegni della medesima lista regionale. Il
primo rettangolo nonché il nome e cognome del capolista della lista
regionale e i relativi contrassegni sono contenuti entro un secondo
più ampio rettangolo.
In caso di collegamento di più liste provinciali con la medesima
lista regionale, il nome e cognome del capolista e il relativo
contrassegno o i relativi contrassegni sono posti al centro di tale
secondo rettangolo.
In caso di collegamento di più liste provinciali con la medesima
lista regionale, la collocazione progressiva dei rettangoli nel più
ampio rettangolo è definita mediante sorteggio. La collocazione
progressiva dei rettangoli più ampi nella scheda è definita mediante
sorteggio.
L’elettore esprime il suo voto per una delle liste provinciali
tracciando un segno nel relativo rettangolo, e può esprimere un voto
di preferenza scrivendo il cognome, ovvero il nome e cognome di uno
dei candidati compresi nella lista stessa.
L’elettore esprime il suo voto per una delle liste regionali anche
non collegata alla lista provinciale prescelta e per il suo
capolista tracciando un segno sul simbolo della lista o sul nome del
capolista.
Qualora l’elettore esprima il suo voto soltanto per una lista
provinciale il voto si intende validamente espresso anche a favore
della lista regionale collegata.>>
In sostanza, ciascun elettore può:
1) votare, con un voto unico, per una lista provinciale e per la
lista regionale collegata, tracciando, con la matita copiativa, un
segno nel rettangolo che contiene il contrassegno della lista
provinciale: in tal caso l’elettore esprime un voto valido sia per
la lista provinciale sia per la lista regionale collegata.
2) esprimere un voto disgiunto, cioè tracciare con la matita
copiativa un segno nel rettangolo recante una delle liste
provinciali ed un altro segno sul simbolo di una lista regionale,
non collegata alla lista provinciale prescelta o sul nome del suo
capolista: in tal caso il voto è validamente espresso sia per la
lista provinciale che per la lista regionale rispettivamente
prescelte, anche se non collegate fra loro.
3) esprimere un voto unico per una delle liste regionali e per il
suo capolista, tracciando con la matita copiativa un segno sul
simbolo di una lista regionale o sul nome del capolista, senza
segnare – nel contempo – alcun contrassegno di lista provinciale: in
tal caso si intende validamente votata la lista regionale ed il suo
capolista mentre è esclusa ogni attribuzione di voto alla lista o
alle liste provinciali collegate.
4) manifestare un voto unico di preferenza per un candidato alla
carica di consigliere compreso nella lista provinciale, scrivendone
il cognome ovvero il nome ed il cognome sull’apposita riga tracciata
alla destra di ogni contrassegno.
L’elettore che esprime il voto di preferenza:
1) in caso di candidati con identico cognome, deve sempre scrivere
il nome ed il cognome.
2) in caso di candidato con due cognomi, può scriverne uno solo;
l’indicazione deve contenere entrambi i cognomi quando vi sia
possibilità di confusione fra più candidati (art. 57 comma 4 T.U.
570/1960).
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