Comune di Monticello Conte Otto - VICENZA
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Speciale Elezioni Regionali 2010 - 28/29 Marzo
COME SI VOTA
 
MODALITA’ DEL VOTO
L’art. 2 della legge 43/1995 dispone:
La votazione per l’elezione dei consigli regionali avviene su un’unica scheda.
La scheda reca, entro un apposito rettangolo, il contrassegno di ciascuna lista provinciale, affiancato, sulla medesima linea, da una riga riservata all’eventuale indicazione di preferenza.
Alla destra di tale rettangolo è riportato il nome e cognome del capolista della lista regionale collegata, affiancato dal contrassegno o dai contrassegni della medesima lista regionale. Il primo rettangolo nonché il nome e cognome del capolista della lista regionale e i relativi contrassegni sono contenuti entro un secondo più ampio rettangolo.
In caso di collegamento di più liste provinciali con la medesima lista regionale, il nome e cognome del capolista e il relativo contrassegno o i relativi contrassegni sono posti al centro di tale secondo rettangolo.
In caso di collegamento di più liste provinciali con la medesima lista regionale, la collocazione progressiva dei rettangoli nel più ampio rettangolo è definita mediante sorteggio. La collocazione progressiva dei rettangoli più ampi nella scheda è definita mediante sorteggio.
L’elettore esprime il suo voto per una delle liste provinciali tracciando un segno nel relativo rettangolo, e può esprimere un voto di preferenza scrivendo il cognome, ovvero il nome e cognome di uno dei candidati compresi nella lista stessa.
L’elettore esprime il suo voto per una delle liste regionali anche non collegata alla lista provinciale prescelta e per il suo capolista tracciando un segno sul simbolo della lista o sul nome del capolista.
Qualora l’elettore esprima il suo voto soltanto per una lista provinciale il voto si intende validamente espresso anche a favore della lista regionale collegata.>>

In sostanza, ciascun elettore può:
1) votare, con un voto unico, per una lista provinciale e per la lista regionale collegata, tracciando, con la matita copiativa, un segno nel rettangolo che contiene il contrassegno della lista provinciale: in tal caso l’elettore esprime un voto valido sia per la lista provinciale sia per la lista regionale collegata.
2) esprimere un voto disgiunto, cioè tracciare con la matita copiativa un segno nel rettangolo recante una delle liste provinciali ed un altro segno sul simbolo di una lista regionale, non collegata alla lista provinciale prescelta o sul nome del suo capolista: in tal caso il voto è validamente espresso sia per la lista provinciale che per la lista regionale rispettivamente prescelte, anche se non collegate fra loro.
3) esprimere un voto unico per una delle liste regionali e per il suo capolista, tracciando con la matita copiativa un segno sul simbolo di una lista regionale o sul nome del capolista, senza segnare – nel contempo – alcun contrassegno di lista provinciale: in tal caso si intende validamente votata la lista regionale ed il suo capolista mentre è esclusa ogni attribuzione di voto alla lista o alle liste provinciali collegate.
4) manifestare un voto unico di preferenza per un candidato alla carica di consigliere compreso nella lista provinciale, scrivendone il cognome ovvero il nome ed il cognome sull’apposita riga tracciata alla destra di ogni contrassegno.
L’elettore che esprime il voto di preferenza:
1) in caso di candidati con identico cognome, deve sempre scrivere il nome ed il cognome.
2) in caso di candidato con due cognomi, può scriverne uno solo; l’indicazione deve contenere entrambi i cognomi quando vi sia possibilità di confusione fra più candidati (art. 57 comma 4 T.U. 570/1960).

 
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